Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il delitto di Femminicidio (art. 577-bis c.p.)
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 2 dicembre 2025, n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime)..
Si riporta il commento della Professoressa Massaro (componente Legender) al disegno di legge n. 1433.

L'art. 1 della L. 2 dicembre 2025, n. 181, che entrerà in vigore il 17 dicembre p.v., introduce il delitto di Femminicidio all'art. 577-bis c.p.:
«Art. 577-bis (Femminicidio). - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».
La legge in commento modifica anche l'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari o conviventi), ampliando il ventaglio dei soggetti passivi anche al «non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione». Questa modifica, a ben vedere, si inserisce nel dibattito relativo ai confini applicativi tra l'art. 612-bis c.p., nella forma aggravata prevista dal secondo comma, ed il medesimo art. 572 c.p. Fino ad adesso - anche come confermato dalla Corte costituzionale con la sent. 14 maggio 2021, n. 98 - il confine fra le due fattispecie era segnato proprio dal requisito della convivenza, in assenza della quale avrebbe trovato applicazione la previsione più mite degli atti persecuturi aggravati. L'obiettivo del legislatore, allora, confermando l'orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza, diventa quello di apprestare una tutela rafforzata in cui il rapporto qualificato tra persona offesa e autore si connoti, sia pur a convivenza cessata, per speciali vincoli di solidaritetà derivanti dalla filiazione.
Le ulteriori modifiche interessano la previsione della Confisca (art. 572-bis c.p.) nei casi di Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.). La previsione di una aggravante speciale per i reati comunemente ricondotti nella più ampia cornice della violenza contro le donne (artt. 572, 585, 609-bis, 612-bis, 612-ter) e che ricalca gli elementi costitutivi del nuovo delitto di femminicidio. L'aggravante, a effetto speciale nel caso dell'art. 572 c.p., troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui il fatto venga commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».
Per un commento al disegno di legge n. 1433, si rinvia a A. Massaro, Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio, in www.sistemapenale.it, 25 giugno 2025, accessibile attraverso il pulsante "scarica qui"
